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D. 15/05/2002 n. 91
4.2. Decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazioni di cui al comma precedente, senza contraria determinazione dell'Autoritā, la titolaritā dell'accesso prioritario si intende accertata. Comunicazioni provenienti da diversi soggetti interessati sono valutate dall'Autoritā nell'ordine temporale di ricezione.
4.3. La titolaritā dell'accesso prioritario non puō essere ceduta, salvo il caso in cui un altro soggetto utilizzatore si sostituisca, con procedure trasparenti, al soggetto titolare assumendone tutti gli impegni finanziari relativi al costo di costruzione degli impianti.
4.4. L'Autoritā pubblica e aggiorna nel proprio sito Internet l'elenco dei soggetti titolari dell'accesso prioritario, con l'indicazione della capacitā di rigassificazione e del periodo di tempo oggetto della titolaritā medesima.
4.5. I soggetti che detengono i terminali di Gnl inviano all'Autoritā comunicazione di ogni variazione, intervenuta successivamente alla pubblicazione di cui al comma 4.4, degli elementi oggetto della comunicazione di cui al comma 4.1. Tale adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi di ogni singola variazione.
Art. 5. Decadenza dall'accesso prioritario
5.1. Il mancato utilizzo su base annuale, per cause diverse dalla forza maggiore, di parte della quota di capacitā di rigassificazione oggetto dell'ac-
5.2. Al fine del controllo su quanto previsto dal comma precedente, i soggetti che detengono i terminali di Gnl trasmettono all'Autoritā, entro il 15 gennaio di ciascun anno, i valori delle quantitā di Gnl rigassificate per conto dei soggetti titolari dell'accesso prioritario.
5.3. La quota di capacitā di cui al comma 5.1, nonchč la quota di nuova capacitā alla quale non si applica l'accesso prioritario ai sensi dell'art. 3, sono disciplinate dalla deliberazione dell'Autoritā n. 120/01, e sue modifiche e integrazioni.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
6.1. Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, l'intera nuova capacitā resa disponibile ai sensi dell'art. 2 č soggetta alle disposizioni adottate dall'Autoritā in conformitā all'art. 24, comma 5, del Decreto legislativo n. 164/2000.
6.2. Dopo l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autoritā 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002, č aggiunto il seguente comma: "9.6. Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo, i soggetti esercenti l'attivitā Gnl danno distinta evidenza alle componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di nuova capacitā a cui č accertato l'accesso prioritario e la restante quota di capacitā, di cui alla deliberazione dell'Autoritā 15 maggio 2002, n. 91/02".
6.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autoritā per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 15 maggio 2002 Il presidente: Ranci
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